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Il preposto: una figura chiave nell’organizzazione aziendale

20 Febbraio 2024

Il D.lgs 81/08 all’articolo 18 comma 1 lettera B-bis pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di individuare il preposto all’interno della propria organizzazione. Tale obbligo è valido anche per l’affidamento di lavori in appalto e subappalto nei quali i datori di lavoro interessati, provvedono ad indicare al datore di lavoro committente i nominativi dei lavoratoriindividuati per lo svolgimento della funzione di preposto, come sancito dall’art. 26 comma 8-bis del D.lgs 81/08.

Attraverso il corretto esercizio del ruolo, il preposto garantisce tra l’altro, ai sensi dell’art. 19 del D.lgs 81/08, il rispetto delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e salute, il corretto utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori e la rilevazione dei comportamenti non conformi. Quando necessario, il preposto fornisce indicazioni per il rispetto delle corrette prassi e procedure aziendali, assicurandosi che siano esposti al rischio solo i lavoratori adeguatamente informati e formati e che abbiano ricevuto le istruzioni su come affrontare le lavorazioni che li espongono ad un rischio grave e specifico.

La legge 215/21 pone rilevanza sui poteri del preposto, che, se necessario, può procedere all’interruzione dell’attività lavorative, rafforzando così il funzionale potere di iniziativa. La formazione dedicata alla figura del preposto, richiamata all’art. 37 comma 7 del D.lgs 81/08, è dunque di fondamentale importanza per il trasferimento delle necessarie competenze tecniche (hard skills) e non tecniche (soft skills).

L’Accordo Stato–Regioni del 21/12/2011 prevede, per i lavoratori individuati come preposti, una formazione particolare aggiuntiva della durata di 8 ore e un aggiornamento quinquennale di 6 ore, da effettuarsi anche in modalità e-learning. In attesa del nuovo Accordo Stato–Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza, la cui emanazione era inizialmente prevista entro giugno 2022, ma che ad oggi non risulta ancora pubblicato, la Legge 215/2021 ha introdotto, attraverso le modifiche apportate all’art. 37 del D.lgs 81/08, l’obbligo di procedere alla formazione dei preposti esclusivamente in presenza e garantire l’aggiornamento con frequenza biennale, e non più quinquennale.

Cosa fare allora, e come orientarsi per l’adempimento? In assenza di indicazioni specifiche dettate dal nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza, La Legge 215/2021, quale fonte normativagerarchicamente superiore, da precise indicazioni sui criteri di validità della formazione ed informazione per le figure di preposto; pertanto, per l’aggiornamento si dovrà procedere considerando la frequenza biennale. Rivolgiti a Medilawse hai necessità di formare i tuoi preposti.

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